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Le condizioni veterinarie per importare derrate alimentari di origine animale.
Autorizzazioni d'importazione da parte dell'UFV
In linea di principio non è necessaria alcuna autorizzazione d'importazione da parte dell'UFV se non diversamente specificato. Costituiscono un'eccezione le merci per cui non sono previste condizioni d'importazione standard (come nel caso dei campioni non commerciali per laboratori). Al momento dell'importazione, il commercio di derrate alimentari provenienti da paesi terzi è sottoposto a controlli da parte del Servizio veterinario di confine, mentre sul territorio nazionale è soggetto ai controlli ad opera dei laboratori cantonali (Links > Controllo delle derrate alimentari in Svizzera).
Obbligo di notifica e di autorizzazione in Svizzera
L'azienda dell'importatore svizzero deve essere stata notificata presso il chimico cantonale (Links > Controllo delle derrate alimentari in Svizzera) o deve presentare un numero di autorizzazione cantonale (rilasciato dal chimico cantonale). L'azienda deve essere registrata dal Cantone nel sistema elettronico TRACES. L'importatore deve inoltre essere registrato come tale dall'UFV in TRACES (=> doppia registrazione in TRACES). La registrazione ad opera dell'UFV è gratuita ed esente da condizioni di qualsiasi genere.
Paesi e aziende di provenienza non appartenenti all'UE
Il Paese di provenienza deve essere in possesso di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dall'UE per la rispettiva categoria merceologica. È tenuto inoltre a disporre di un programma di sorveglianza dei residui approvato dall'UE per la categoria merceologica in questione (approvazione annuale da parte dell'UE). L'azienda dell'esportatore o produttore deve essere presente nell'elenco delle aziende fornitrici riconosciute dall'UE nel rispettivo paese. L'autorizzazione delle aziende esportatrici viene rilasciata dall'UE sulla base di controlli realizzati in loco.
Certificato veterinario
Le merci devono essere accompagnate da un certificato veterinario, rilasciato dall'autorità veterinaria locale dell'azienda di provenienza. È ammesso esclusivamente il documento originale, debitamente firmato e timbrato, eventuali fax o copie non sono sufficienti ai fini dell'importazione. I modelli di certificati da utilizzare per l'importazione sono disponibili sulla home page del sito.
Persone assoggettate alla dichiarazione doganale
Con questo termine si intende colui che prepara le pratiche per lo sdoganamento delle merci. Esso può quindi riferirsi allo stesso importatore oppure a un corriere da lui incaricato. Per le importazioni tramite un aeroporto svizzero è inoltre necessaria una predichiarazione nel sistema elettronico TRACES (minimo 24 ore prima dell'arrivo dell'invio). La persona assoggettata alla dichiarazione doganale deve pertanto essere in possesso di una formazione TRACES. (si veda > TRACES / DVCE)
Visita veterinaria di confine
Al momento dell'importazione viene effettuata una visita veterinaria di confine, durante gli orari di apertura del Servizio veterinario di confine. La visita è a pagamento (min. CHF 88.-). È possibile procedere allo sdoganamento solo dopo che i documenti e le merci hanno ricevuto l'approvazione del veterinario di confine. (si veda > Controllo veterinario di confine)
Domande in materia di importazione
Domande relative alla legislazione sulle importazioni di derrate alimentari di origine animale da paesi terzi vanno rivolte all'Ufficio federale di veterinaria.
Equivalenza tra la legislazione svizzera e dell'UE
Nel contesto dell'equivalenza tra la legislazione svizzera e dell'UE, l'UFV attua nei confronti dei paesi terzi le medesime condizioni di importazione applicate dall'UE.
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