Ufficio federale di veterinaria UFV

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Importazione di derrate alimentari di origine animale dall'UE

Le condizioni veterinarie per importare derrate alimentari di origine animale.

Autorizzazione d'importazione dell'UFV
Non è necessaria alcuna autorizzazione d'importazione da parte dell'UFV. Il commercio di derrate alimentari tra l'UE e la Svizzera si basa sulle medesime disposizioni vigenti tra gli Stati membri dell'UE (scambi intracomunitari) o sul territorio nazionale ed è sottoposto a controlli ad opera dei laboratori cantonali.

Obbligo di notifica e di autorizzazione
L'azienda dell'importatore svizzero deve essere stata notificata presso il Controllo cantonale delle derrate alimentari o deve presentare un numero di autorizzazione cantonale (rilasciato dal Controllo cantonale delle derrate alimentari). L'azienda del Paese di provenienza UE (esportatore) deve essere autorizzata dall'autorità competente del Paese speditore per il commercio intracomunitario e disporre di un numero di autorizzazione UE consultabile su internet.

Documento commerciale
Viene richiesto solo un documento commerciale nel quale devono figurare indicazioni quali quantità e tipo della derrata alimentare, azienda esportatrice (UE), azienda di destinazione (CH) nonché eventuali informazioni specifiche inerenti alle condizioni di trasporto:

Domande in materia di importazione
Domande relative alla legislazione sulle importazioni di derrate alimentari di origine animale dall'UE vanno al Controllo cantonale delle derrate alimentari competente (si veda link > Controllo delle derrate alimentari in Svizzera).

Aspetti inerenti al diritto doganale, agricolo, conservazione delle specie
Può essere necessario considerare anche gli aspetti legati al diritto doganale (si veda link > Dogana) o al diritto agricolo (ad es. contingenti d'importazione, permessi generali d'importazione) (si veda link > UFAG) nonché le condizioni relative alla conservazione delle specie (ad es. caviale):

Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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