La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro
Inizio zona contenuto
Le condizioni veterinarie per importare derrate alimentari di origine animale.
Autorizzazione d'importazione dell'UFV
Non è necessaria alcuna autorizzazione d'importazione da parte dell'UFV. Il commercio di derrate alimentari tra l'UE e la Svizzera si basa sulle medesime disposizioni vigenti tra gli Stati membri dell'UE (scambi intracomunitari) o sul territorio nazionale ed è sottoposto a controlli ad opera dei laboratori cantonali.
Obbligo di notifica e di autorizzazione
L'azienda dell'importatore svizzero deve essere stata notificata presso il Controllo cantonale delle derrate alimentari o deve presentare un numero di autorizzazione cantonale (rilasciato dal Controllo cantonale delle derrate alimentari). L'azienda del Paese di provenienza UE (esportatore) deve essere autorizzata dall'autorità competente del Paese speditore per il commercio intracomunitario e disporre di un numero di autorizzazione UE consultabile su internet.
Domande in materia di importazione
Domande relative alla legislazione sulle importazioni di derrate alimentari di origine animale dall'UE vanno al Controllo cantonale delle derrate alimentari competente (si veda link > Controllo delle derrate alimentari in Svizzera).
Fine zona contenuto