Queste informazioni si applicano salvo divieti d'importazione, restrizioni temporanee e condizioni particolari in vigore il giorno dell'importazione (v. link).
Regolamentazioni
Per informazioni sulla procedura di autorizzazione e di importazione e per il modulo di domanda si rinvia alla pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) da Paesi terzi" (v. link).
I grassi fusi e l'olio di pesce devono essere stati prodotti conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato X, capitolo II, sezione 3, del regolamento (UE) 142/2011 (v. link). Inoltre, i grassi fusi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato XIV, capitolo I, sezione 3, del regolamento (UE) 142/2011 (v. link).
I grassi fusi che non sono finalizzati alla produzione di foraggio destinato agli animali da reddito, di cosmetici, medicamenti o dispositivi medici, ma alla produzione di biodiesel, fertilizzanti organici o ammendanti, devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato XIV, capitolo II, sezione 9, del regolamento (UE) 142/2011.
Paesi di provenienza riconosciuti
Secondo l'allegato XIV, capitolo I, sezione 1, tabella 1, del regolamento (UE) 142/2011 si applica quanto segue:
a) per i grassi fusi, escluso l'olio di pesce: i Paesi autorizzati sono elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 206/2010 (v. anche (UE) 144/2011);
b) per l'olio di pesce: i Paesi autorizzati sono elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.
Secondo l'allegato XIV, capitolo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) 142/2011 si applica quanto segue:
a) per i grassi fusi: i Paesi autorizzati sono elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 206/2010 (v. anche (UE) 144/2011);
b) per il materiale ottenuto da pesci: i Paesi autorizzati sono elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.
Aziende fornitrici autorizzate di Paesi terzi
Gli elenchi delle aziende di Paesi terzi devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specificazioni tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito internet. L'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza autorizzato è responsabile del fatto che vengano ammesse all'esportazione soltanto le merci provenienti da aziende rispondenti alle disposizioni del regolamento (CE) 1069/2009 e del regolamento (UE) 142/2011.