Queste informazioni sono applicabili salvo divieti di importazione, restrizioni provvisorie e condizioni speciali in vigore alla data di importazione (cfr. link).
Regolamentazione
Per la procedura di autorizzazione e di importazione, oltre che per il formulario di domanda, si veda la pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) provenienti da Paesi terzi" (cfr. link).
Gli alimenti destinati all'importazione devono essere stati fabbricati conformemente alle norme di cui all'allegato XIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011 e ai requisiti supplementari di cui all'allegato XIV, capo II, sezione 8 del suddetto Regolamento (cfr. link).
Paesi di provenienza riconosciuti
In conformità all'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011, i Paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione in Svizzera di questi prodotti sono elencati nel Regolamento (UE) n. 206/2010, allegato II, parte 1 (cfr. anche (UE) n. 144/2011) o nel Regolamento (CE) n. 798/2008, allegato I (l'importazione di carni fresche delle stesse specie animali è autorizzata a condizione che si introducano esclusivamente carni non disossate).
Nel caso di materiali ottenuti da pesci: Paesi elencati nella decisione 2006/766/CE, allegato II.
Aziende fornitrici autorizzate nei Paesi terzi
Gli elenchi di tali aziende devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito Internet. Spetta all'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza la responsabilità di autorizzare unicamente l'esportazione di merci provenienti da aziende che adempiono alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011.