Queste condizioni sono applicabili salvo divieti di importazione, restrizioni provvisorie e condizioni speciali in vigore alla data di importazione (cfr. link).
Regolamentazione
Per la procedura di autorizzazione e di importazione, oltre che per il formulario di domanda, si veda la pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) provenienti da Paesi terzi 2011" (cfr. link).
I requisiti per i prodotti destinati all'importazione corrispondono a quanto stabilito dai regolamenti UE e sono descritti nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 e, nello specifico, nell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 142/2011 (cfr. link).
Ai sensi delle disposizioni contenute nei regolamenti, le partite devono essere contrassegnate in modo speciale e possono essere importate soltanto da aziende in possesso della specifica autorizzazione, ossia:
uno stabilimento o impianto tecnico registrato per la produzione di prodotti derivati a norma dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, nel quale i prodotti intermedi sono successivamente miscelati, utilizzati come rivestimenti, assemblati, imballati o etichettati prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio in conformità della normativa dell'Unione applicabile al prodotto derivato, oppure
uno stabilimento o impianto riconosciuto di immagazzinaggio di sottoprodotti di origine animale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i del Regolamento (CE) 1069/2009, dal quale questi ultimi possono essere spediti unicamente a un impianto o stabilimento di cui alla lettera a per gli usi specificati alla lettera a.
Paesi di provenienza riconosciuti
Ogni Paese registrato nel bollettino dell'OIE come membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (cfr. link).
Aziende fornitrici autorizzate nei Paesi terzi
Gli elenchi di tali aziende devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito Internet. Spetta all'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza la responsabilità di autorizzare unicamente l'esportazione di merci provenienti da aziende che adempiono alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011.