Ufficio federale di veterinaria UFV

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Prodotti intermedi per dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e reagenti di laboratorio

Trovate su questa pagina i modelli dei documenti standard richiesti per l’importazione e il transito, nonché (se sono disponibili) gli elenchi dei Paesi di provenienza riconosciuti e delle aziende fornitrici autorizzate.
Per i “prodotti intermedi” vale la definizione riportata nell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 142/2011.

Queste condizioni sono applicabili salvo divieti di importazione, restrizioni provvisorie e condizioni speciali in vigore alla data di importazione (cfr. link).

Regolamentazione

Per la procedura di autorizzazione e di importazione, oltre che per il formulario di domanda, si veda la pagina "Sottoprodotti di origine animale (SPA) provenienti da Paesi terzi 2011" (cfr. link).

I requisiti per i prodotti destinati all'importazione corrispondono a quanto stabilito dai regolamenti UE e sono descritti nel Regolamento (CE) n. 1069/2009 e, nello specifico, nell'allegato XII del Regolamento (UE) n. 142/2011 (cfr. link).

Ai sensi delle disposizioni contenute nei regolamenti, le partite devono essere contrassegnate in modo speciale e possono essere importate soltanto da aziende in possesso della specifica autorizzazione, ossia:
  • uno stabilimento o impianto tecnico registrato per la produzione di prodotti derivati a norma dell'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, nel quale i prodotti intermedi sono successivamente miscelati, utilizzati come rivestimenti, assemblati, imballati o etichettati prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio in conformità della normativa dell'Unione applicabile al prodotto derivato, oppure
  • uno stabilimento o impianto riconosciuto di immagazzinaggio di sottoprodotti di origine animale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera i del Regolamento (CE) 1069/2009, dal quale questi ultimi possono essere spediti unicamente a un impianto o stabilimento di cui alla lettera a per gli usi specificati alla lettera a.

Paesi di provenienza riconosciuti

Ogni Paese registrato nel bollettino dell'OIE come membro dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (cfr. link).

Aziende fornitrici autorizzate nei Paesi terzi

Gli elenchi di tali aziende devono essere inseriti nel sistema TRACES conformemente alle specifiche tecniche pubblicate dalla Commissione sul suo sito Internet. Spetta all'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza la responsabilità di autorizzare unicamente l'esportazione di merci provenienti da aziende che adempiono alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011.

Modello della dichiarazione da utilizzare

Il modello della dichiarazione per l'importazione/il transito (allegato XV, capo 20) è contenuto nel Regolamento (UE) n. 142/2011:
"Per prodotti intermedi da utilizzare nella fabbricazione di medicinali umani, medicinali veterinari, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e reagenti di laboratorio": da pag. 245

Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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