Ufficio federale di veterinaria UFV

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Derrate alimentari / cacciatori / pescatori

Trovate su questa pagina condizioni specifiche per importare prodotti di origine animale quale “bagaglio accompagnato” nel traffico viaggiatori. Considerate che le condizioni “standard” sono applicabili per importare animali (da compagnia) o prodotti non menzionati su questa pagina, vedi alla pagina rispettiva.

Queste informazioni sono applicabili salvo
in vigore.

Vogliate anche rispettare  le prescrizioni di altri servizi quali la dogana o l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Trovate  le disposizioni del diritto sulla conservazione delle specie su questo sito > Animali e piante selvatici / CITES. Le esigenze del CITES non valgono per importare fino a 125 gr di caviale.

Tipo:  PDF
Principi generali per l’importazione da paesi terzi (versione 01 01 2008)
Ultima modifica: 14.01.2008 | Grandezza: 36 kb | Tipo: PDF

Importazioni dall’UE

Né autorizzazione veterinaria né certificati ufficiali sono richiesti per importare derrate alimentari come “bagaglio personale” nel traffico viaggiatori o come invio postale. Tale merci non sono sottoposti al controllo veterinario di confine, e possono essere importati anche se non provengono da aziende riconosciute (con un “numero UE”, vedi sotto il documento “importare derrate alimentari dall’UE”). La provenienza delle derrate alimentari deve essere comunque evidente (documentabile).

Le autorità dei Paesi d’origine vigilano perché anche per l’esportazione in Svizzera di detti prodotti vengano rispettate le norme in vigore per la circolazione all’interno dell’Unione europea - prestando particolare attenzione affinché nessuna selvaggina provenga da zone di sequestro o sottoposte a sorveglianza per motivi di polizia epizootica.

La legislazione nazionale è applicata (es. i requisiti per il trasporto, la refrigerazione, l’igiene e l’eliminazione dei rifiuti) come se gli animali fossero stati abbattuti o pescati in Svizzera. Occorre prestare particolare attenzione alle disposizioni legislative in materia di igiene delle derrate alimentari e soprattutto delle carni (es. controllo personale nel caso di selvaggina, esame delle trichine, prescrizioni per la lavorazione e gli stabilimenti, ecc.). I rifiuti (sottoprodotti di origine animale) non devono essere mai dati come alimento per gli animali da reddito o selvatici!

Tipo:  PDF
Importazione di derrate alimentari di origine animale dall'UE
Ultima modifica: 24.01.2007 | Grandezza: 36 kb | Tipo: PDF

Il documento commerciale prescritto per importare sottoprodotti animali non e necessario per importare alimenti « finiti = nella confezione finale » destinati alla nutrizione dei propprii animali da compagnia. Dettagli si veda alla voce temi > importazione > sottoprodotti di origine animale dall'UE. 

Importazione da Paesi terzi dal 1° maggio 2009

I. Prodotti che non sottostanno ad alcuna condizione di diritto veterinario e che possono essere importati senza controllo veterinario di confine indipendentemente dalla quantità

  • pane, torte, biscotti, cioccolato e prodotti dolciari;
  • integratori alimentari confezionati per la vendita al consumatore finale;
  • estratti e concentrati di carne;
  • olive ripiene di pesce;
  • paste alimentari che non sono mischiate o ripiene con prodotti a base di carne;
  • concentrati per zuppe ed estratti di spezie confezionati per la vendita al consumatore finale;
  • alimenti composti che non contengono carne e sono composti da meno del 50 % di prodotti di origine animale trasformati, a condizione che si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di cottura completo o di trattamento termico di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo, siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano e siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti.

II. Possono essere importate esclusivamente per il proprio consumo le seguenti quantità massime di prodotti animali per persona e senza controllo veterinario di confine   

1. È consentito importare prodotti di origine animale per un peso complessivo di 10 kg da Croazia, Isole Færøer, Groenlandia e Islanda.

2. Nessuna restrizione si applica ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Færøer o dall'Islanda.

3. Provenienti da paesi terzi (paesi al di fuori di UE e la Norvegia) le seguenti quantità massime di prodotti animali per persona e senza controllo veterinario di confine:

a) Prodotti che possono essere importati per una quantità inferiore o uguale a 20 kg o un solo pesce che pesa più di 20 kg

  • pesci freschi eviscerati o prodotti della pesca (freschi, essiccati, cotti, affumicati, salati), incluso alcuni crostacei e molluschi (gamberetti, astici, cozze morte, ostriche morte)

b) Caviale: limite di peso è di 125 grammi a persona (senza un permesso d'importazione CITES e un controllo d'importazione CITES, vedi anche http://www.bvet.admin.ch/ > Temi > Animali e pianti silvatici / CITES).

c) Prodotti che possono essere importati per una quantità massima di 2 kg

  • cosce di rana
  • miele
  • uova, tranne che dalla Cina, dalla Corea del Sud o dalla Malaysia (l'importazione da questi paesi è proibita)
  • ostriche e molluschi vivi, lumache
  • latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l'uomo e gli animali, a condizione che tali prodotti non richiedano refrigerazione prima dell'apertura, si tratti di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale e le confezioni siano integre (salvo utilizzazione in corso).

Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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