Ufficio federale di veterinaria UFV

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La carne nella catena alimentare

L’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale definisce i termini “carne” e “prodotti a base di carne” nella maniera seguente: per carne si intendono tutte le parti di animali atte all’alimentazione umana appartenenti alle specie animali che non sono state sottoposte ad alcun trattamento (eccetto per la refrigerazione, la riduzione in pezzi e il confezionamento). Per prodotti a base di carne s’intendono i prodotti derivanti dalla trasformazione di carne o i prodotti a base di carne nei quali, al taglio, è possibile constatare nella parte centrale della superficie di taglio la scomparsa delle caratteristiche della carne.

Nella produzione di carne tutti gli operatori della catena di creazione del valore, dal pascolo al commercio al dettaglio, s'impegnano affinché i consumatori in Svizzera possano avere a disposizione carne di elevata qualità e igienicamente impeccabile.

La garanzia della qualità inizia dal pascolo...
Nella produzione primaria il detentore provvede affinché gli animali da reddito vengano tenuti in modo adeguato alla loro specie e in condizioni ottimali, affinché gli alimenti soddisfino elevati requisiti legali e gli animali lascino l'azienda in condizioni sane quando vengono portati al macello.

Nelle fasi di trasformazione e di vendita molti specialisti si adoperano affinché continuino a essere intrapresi gli sforzi già profusi nella produzione primaria al fine di garantire prodotti grezzi sicuri, sani e di elevata qualità. I sistemi di sicurezza della qualità e le misure relative alla rintracciabilità sono finalizzati a far rispettate le prescrizioni legali.

Compiti dei produttori e del settore
I produttori, i macelli e le aziende di trasformazione della carne sono tenuti a rispettare severe norme d'igiene e di tutela della salute nonché a eseguire controlli autonomi.

Compiti della Confederazione
A livello federale, l'Ufficio federale di veterinaria, per la produzione e la macellazione, e l'Ufficio federale della sanità pubblica, per la trasformazione della carne, sono responsabili dell'elaborazione delle basi legali, del coordinamento, del supporto e dell'alta vigilanza del lavoro degli organi d'esecuzione cantonali.

Compiti dei Cantoni
La vigilanza delle aziende compete alle autorità di esecuzione (le autorità cantonali veterinarie oppure i chimici cantonali delle derrate alimentari) nei Cantoni, le quali effettuano controlli nelle aziende di produzione primaria e di trasformazione nonché direttamente delle carni nei macelli. Esse ordinano eventuali misure derivanti da tali controlli e provvedono alla loro attuazione. Il controllo delle carni comprende gli ambiti dell'igiene alimentare, della protezione e della salute animale.


Messaggio per lo specialista: info@bvet.admin.ch

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