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Molti animali selvatici oggetto di scambi commerciali transfrontalieri sono tutelati da disposizioni sulla conservazione delle specie sia a livello nazionale che internazionale.
Anche la legislazione sulle epizoozie impone il rispetto di determinate condizioni.
Per importare o esportare questi animali è necessario disporre di un’autorizzazione.
Animali selvatici protetti
Le norme che stabiliscono la tutela degli animali selvatici sono contenute nelle seguenti disposizioni:
Per queste specie è necessaria un'autorizzazione d'importazione dell'UFV e, in alcuni casi, un'autorizzazione d'esportazione o un certificato rilasciato dall'autorità preposta alla protezione della natura del Paese d'origine.
Animali selvatici non protetti
In Svizzera vengono considerati non protetti gli animali selvatici che non figurano negli allegati I-III della CITES né sono tutelati ai sensi della legge sulla caccia e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio.
Sussiste tuttavia un obbligo di autorizzazione anche per l'importazione di alcuni invertebrati e per la maggior parte dei vertebrati non protetti.
| Le seguenti specie dell'UE non sono sottoposto all'obbligo dell'autorizzazione d'importazione e non devono essere controllate: |
| canarini, pappagallini ondulati, calopsitte, parrocchetto dal collare, inseparabile dal collo rosa |
| porcellini d'India, mesocriceti, ratti e topi (se destinati ai laboratori o all'alimentazione di animali |
| cincillà da allevamento, conigli |
| pesci d'acquario non protteti |
| rane Xenopus da laboratorio |
| rane commestibili |
Quale animale volete importare?
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