Ufficio federale di veterinaria UFV

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Pelli di rettili / prodotti derivati dai rettili

Condizioni d'importazione
Per l'importazione di prodotti derivati dai rettili rientranti tra le specie CITES è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV).
Per richiederla occorre presentare all'UFV una domanda d'importazione compilata in ogni sua parte (formulario da scaricare a destra).

Condizioni CITES
Se vengono importati parti di specie animali contemplate negli allegati CITES e prodotti realizzati con esse (ad es. animali imbalsamati, borse, portafogli, cinture, scarpe), all'atto dell'importazione è necessario presentare anche l'originale valido del certificato CITES (permesso d'esportazione CITES o certificato di riesportazione), rilasciato dall'autorità competente (organo di gestione della CITES) del Paese di origine o di provenienza.

Per quanto riguarda le specie CITES più frequentemente oggetto di scambi commerciali è opportuno osservare quanto segue:

  • Tutte le specie dell'ordine Crocodylia (alligatori, caimani e coccodrilli) sono menzionate nell'allegato I o II.
  • Numerose specie di sauri (tra cui tutti i varani), tutte le tartarughe di terra, numerose tartarughe d'acqua dolce e la maggior parte delle specie di serpente utilizzate nel settore della pelletteria (pitone e boa, cobra dagli occhiali, anaconda, serpente dei ratti) sono menzionate negli allegati CITES.
  • Tutte le tartarughe marine (Chelonidae) sono menzionate nell'allegato I. Di conseguenza, i prodotti che ne derivano, quali la "tartaruga", la pelle di tartaruga e la carne di tartaruga, non possono essere commercializzati (a meno che non si tratti di esemplari pre-convenzione).

Condizioni di polizia epizootica / certificato di sanità
Per i prodotti realizzati in pelle di rettile non è necessario alcun certificato di sanità. Quest'ultimo può essere invece richiesto, in determinate circostanze, per la carne (ad esempio di coccodrillo).

Controlli CITES
Si può effettuare l'importazione attraverso tutti gli uffici doganali deputati al traffico di merci commerciali durante gli orari di apertura.
Si devono presentare agli uffici doganali le copie ORIGINALI dei seguenti documenti:
- autorizzazione d'importazione dell'UFV
- documento d'accompagnamento relativo al posto di controllo CITES
- eventuale autorizzazione d'esportazione del Paese di provenienza
Gli animali devono essere presentati presso il posto di controllo CITES prescelto entro due giorni lavorativi. Il documento fornito dal posto di controllo comprovante la legalità dell'importazione deve essere tassativamente conservato.
A destra sono disponibili i dettagli relativi ai posti di controllo e agli orari di apertura.

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Messaggio per lo specialista: cites@bvet.admin.ch

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Formulari

Informazioni complementari

Nel documento seguente, lei troverà tutte le informazione sul controllo degli animali e prodotti da importare e anche le orari di apertura e gli luoghi dei posti di controllo.
Normative speciali vigenti in determinati Paesi in relazione al commercio delle pelli di rettili (tedesco):
Chiave di determinazione per le pelli di rettil:
Tipo:  PDF

22.05.2007 | 155 kb | PDF


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