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Per importare parti di animali protetti e prodotti da essi derivati sono necessarie un’autorizzazione d’importazione dell’UFV e, per lo più, un’autorizzazione d’esportazione rilasciata nel Paese di origine o di provenienza.
Per parti di animali protetti e prodotti da essi derivati si intende:
Determinate parti e prodotti non trasformati, come ad es. carni o pelli grezze, sono inoltre soggetti alla legislazione in materia di epizoozie.
Informazioni dettagliate per l'importazione di determinati prodotti:
| Eccezioni nel traffico turistico |
Nel traffico turistico non sussiste più alcun obbligo di permesso, di dichiarazione e di controllo per i seguenti prodotti:
Inoltre sono generalmente esenti dall'obbligo di permesso i beni personali (a determinate condizioni) e gli esemplari considerati masserizie di trasloco. |
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