Ufficio federale di veterinaria UFV

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Importazione di piante vive

Piante ornamentali compresi bulbi e tuberi, semi, fiori recisi, foglie, frasche e rami.

Condizioni CITES
Tutti gli invii e gli esemplari di piante soggetti alle disposizioni CITES (anche riprodotti artificialmente) devono essere accompagnati dall'originale del certificato CITES rilasciato nel Paese d'origine (per l'elenco delle specie per le quali sussiste un obbligo di certificato si veda a destra). Il certificato è obbligatorio a prescindere dalla quantità. 
Oltre 28 000 specie di piante rientrano nel campo d'applicazione della CITES; di queste, circa 300 sono iscritte nell'allegato I, e possono essere oggetto di scambi commerciali internazionali solo se ottenute da esemplari riprodotti artificialmente nell'ambito della coltivazione vivaistica; vige invece il divieto per le piante selvatiche.
Eccezione: il materiale "in vitro", ovvero le colture sterili in terreni nutritivi artificiali all'interno di contenitori chiusi, non rientra nelle disposizioni CITES. Tuttavia, è soggetto alle disposizioni riguardanti la protezione dei vegetali e deve comunque essere sdoganato.
Di norma non viene richiesto alcun permesso d'importazione dell'UFV per le piante CITES vendute in commercio (ossia diverse dalle piante selvatiche iscritte nell'allegato 1) 

Dichiarazione e obbligo di possedere il certificato CITES 
Vedere Link "Suggerimenti pratici per l'importazione di piante CITES" (a destra)

Certificato fitosanitario
Di norma, il materiale vegetale vivo deve essere anche accompagnato da un certificato fitosanitario (Phytosanitary Certificate, = certificato di sanità). Tale certificato non è necessario per le merci prodotte nell'UE, ma in alcuni casi è richiesto un passaporto fitosanitario se queste ultime sono destinate alla vendita in Svizzera.
Il certificato fitosanitario attesta che le piante in questione sono esenti da determinati parassiti e malattie. Competente in materia di protezione dei vegetali è l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG, vedere link a destra). Rivolgetevi all'UFAG per sapere se un certificato o un passaporto fitosanitario è richiesto.

Passaggio del confine
Traffico di beni commerciali (senza aeroporti):
Il controllo al confine è compito dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). I controlli CITES vengono effettuati nell'ambito del consueto sdoganamento.L'importazione può essere effettuata, durante gli orari di apertura, presso qualsiasi ufficio doganale autorizzato a sdoganare beni commerciali (vedi "Informazioni). Oltre ai documenti d'accompagnamento occorre presentare spontaneamente i certificati CITES.

Traffico viaggiatori e importazione attraverso gli aeroporti di Basilea-Mülhausen, Ginevra e Zurigo:
Nel traffico viaggiatori le piante CITES devono essere notificate spontaneamente, ovvero deve essere utilizzato il passaggio rosso. Si raccomanda di far timbrare dalle autorità doganali e di conservare una copia del certificato CITES.

Presso gli aeroporti di Basilea-Müllhausen, Ginevra e Zurigo il controllo CITES delle piante vive viene effettuato dal Servizio fitosanitario federale (SFF) dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Si raccomanda di  annunciare al SFF la propria entrata in Svizzera almeno un giorno prima dell'arrivo (l'annuncio può avvenire anche prima della partenza) al fine di evitare lunghi tempi di attesa e di dover lasciare le piante alla dogana.

Piante ornamentali iscritte negli allegati CITES più frequentemente commercializzate:

  • Orchidee; per determinati ibridi non è richiesto il certificato (cfr. a destra allegati I-III, annotazioni Orchidaceae).
  • Cactus
  • Molte altre succulente come il pachypodium, l'aloe e l'euforbia
  • Molte piante carnivore
  • Ciateacee e cicadee
  • Alcuni tuberi e bulbi come il bucaneve (Galanthus spp.) e il ciclamino (Cyclamen spp.)

Messaggio per lo specialista: cites@bvet.admin.ch

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