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Legni, piante medicinali e aromatiche (MAP)
Nuova disposizione concernente l'obbligo di presentare un certificato per Euphorbia antisiphylitica
In occasione della Conferenza tenutasi nel mese di marzo 2010, gli Stati contraenti della CITES hanno deciso di apportare una modifica al certificato richiesto per Euphorbia antisiphylitica. Questa modifica è entrata in vigore il 1° luglio 2010.
Per i prodotti finiti di Euphorbia antisyphilitica che sono imballati e pronti per la vendita al dettaglio non è necessario esibire un certificato CITES.
Questa modifica NON si applica alla cera Candelilla destinata all'ulteriore trasformazione. Tale prodotto continua a essere soggetto all'obbligo del certificato CITES.
Condizioni CITES
Determinate parti di piante e alcuni prodotti da esse derivati sono soggetti alle disposizioni CITES, pertanto ai fini dell'importazione è necessario disporre dell'originale del certificato CITES rilasciato nel Paese d'origine (vedi informazioni a destra).
Tutte le parti di piante appartenenti a specie elencate nell CITES allegato I e i prodotti da esse derivati, ad es. i semi, i prodotti farmaceutici o gli articoli in legno, sono soggetti alle disposizioni CITES.
Per quanto riguarda le specie iscritte nell CITES allegato II, le parti e i prodotti per i quali è necessario disporre di un certificato sono elencati in un'annotazione (contraddistinta dal simbolo # ) nell'allegato stesso. (cfr. a destra CITES allegati I-III). Per le specie prive di rimando a un'annotazione, le disposizioni riguardano solo esemplari interi (vivi o non-visi).
| I prodotti derivati dall'Aloe vera (= A. barbadensis), invece, non sono soggetti alle disposizioni CITES. |
Passaggio del confine
Il controllo CITES alla frontiera compete alle autorità doganali. Vige un obbligo di notifica. L'importazione può avvenire presso qualsiasi ufficio doganale principale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale delle dogane.
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