Ufficio federale di veterinaria UFV

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(Ri)esportazione di animali selvatici vivi

Animali selvatici protetti
In Svizzera, gli animali sono protetti dalle seguenti disposizioni:

  • CITES: le norme previste dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) interessano circa 5000 specie animali, elencate in tre allegati.
  • Legislazione sulla caccia e sulla protezione della natura e del paesaggio

Per esportare animali selvatici protetti dalla CITES sono necessari un'autorizzazione d'esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall'UFV.

Per l'esportazione di specie iscritte nell'allegato I, è necessario che l'organo di gestione del Paese di destinazione abbia rilasciato un'autorizzazione d'importazione prima che l'UFV rilasci a propria volta un'autorizzazione d'esportazione (certificato di riesportazione). Tuttavia, per il commercio delle suddette specie vigono severe restrizioni. L'esportazione viene autorizzata, ad esempio, solo se si tratta di esemplari pre-convenzione, se è comprovabile che gli animali sono stati allevati in cattività o se vengono esportati nel quadro di programmi di conservazione in cattività e per finalità di ricerca.

Anche per gli animali di specie elencate negli allegati II e III sono necessarie autorizzazioni d'esportazione (certificati di riesportazione).

Per sapere se e in quale forma nel Paese in cui si intende esportare gli esemplari siano richieste autorizzazioni d'importazione per le specie iscritte negli allegati II e III, è opportuno contattare le autorità CITES del Paese di destinazione.

Animali selvatici non protetti
In Svizzera vengono considerati non protetti gli animali selvatici che non figurano negli allegati I-III della CITES né sono tutelati ai sensi della legge sulla caccia e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. In questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione.

Chi intende esportare animali selvatici non protetti o esemplari tutelati dalla legislazione sulla caccia e sulla protezione della natura e del paesaggio dovrebbe informarsi presso le autorità estere circa le eventuali condizioni d'importazione nel Paese in questione (ad es. certificati d'origine o di sanità). Generalmente, le autorià CITES estere sono in grado di fornire informazioni anche sulle condizioni per l'importazione di animali non protetti; in caso contrario, si rimanda alle autorità competenti.  


Messaggio per lo specialista: cites@bvet.admin.ch

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Ricerca a testo integrale

 

Formulari

Le domande per certificati CITES d'esportazione devono essere presentate in ORIGINALE con FIRMA.
Tipo:  DOC

02.02.2010 | 446 kb | DOC
Tipo:  XLS

02.11.2011 | 58 kb | XLS

Informazioni

Tipo:  PDF

14.06.2011 | 2686 kb | PDF
Tipo:  PDF

22.04.2010 | 484 kb | PDF

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