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Per esportare parti di animali appartenenti a specie protette dalla CITES e prodotti da essi derivati sono necessari un'autorizzazione d'esportazione o un certificato di riesportazione rilasciati dall'UFV.
Tuttavia, se gli scambi commerciali riguardano specie annoverate nell'allegato I vigono severe restrizioni. L'esportazione viene autorizzata, ad esempio, solo se si tratta di esemplari pre-convenzione, se i prodotti derivano da animali comprovabilmente allevati in cattività o utilizzati nell'ambito di programmi di conservazione in cattività e per finalità di ricerca. Anche per le merci derivate da animali elencati negli allegati II e III è necessaria un'autorizzazione di (ri)esportazione.
Per sapere se e in quale forma nel Paese in cui si intende esportare siano richieste autorizzazioni d'importazione per le specie iscritte negli allegati II e III, è opportuno contattare le autorità competenti del Paese di destinazione.
Parti di animali non protetti e prodotti da essi derivati
In Svizzera vengono considerati non protetti gli animali selvatici che non figurano negli allegati I-III della CITES né sono tutelati ai sensi della legge sulla caccia e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. In questo caso non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione per motivi di conservazione delle specie.
Le indicazioni circa le condizioni d'esportazione di prodotti derivati da specie non protette sono fornite nel capitolo Temi > Esportazione.
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