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Condizioni CITES
Per l'esportazione o la riesportazione di parti di piante e prodotti da esse derivati soggetti alle disposizioni CITES è necessario un certificato CITES, rilasciato dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV) (vedi il formulario a destra).
Esportazione
Per l'esportazione di prodotti realizzati in Svizzera (allegati I e II) l'esportatore provvede a certificarne l'origine legale sul formulario supplementare 98/14 (Indicazioni complementari da accludere alle domande; si veda a destra) e acclude i documenti richiesti. L'UFV può effettuare anche controlli materiali sugli invii.
Riesportazione
Dal 2005, i certificati CITES per i prodotti vegetali sono ritirati alla dogana e trasmessi all'UFV, dove sono registrati elettronicamente. In seguito, l'importatore è informato circa il suo contingente per la riesportazione. Tale contingente è dotato di un numero di riferimento. Le spedizioni parziali possono essere effettuate indicando questo numero.
L'importatore può inviare all'UFV i certificati CITES delle spedizioni previe, o quelli rimasti erroneamente con la merce importata, per la registrazione del contingente.
Passaggio del confine
Per le esportazioni nell'UE vanno utilizzati gli accessi UE per le merci CITES (vedere "Informazioni" a destra).
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