Ufficio federale di veterinaria UFV

La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro

Inizio selezione lingua



Inizio zona contenuto

Inizio navigatore

Fine navigatore



La conservazione delle specie in Svizzera

La Svizzera si impegna per la conservazione delle specie in adempimento a leggi federali e accordi internazionali.
L’obiettivo è preservare le popolazioni animali e vegetali nei rispettivi habitat affinché non siano sterminate ad opera dell’uomo o si estinguano per altre ragioni.

Chi provvede alla conservazione delle specie in Svizzera?

L'autorità competente a livello nazionale è l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, ma anche cantoni e comuni contribuiscono in misura sostanziale, ad esempio istituendo aree protette.

Inoltre, sono attive sul fronte della conservazione delle specie diverse organizzazioni private, tra cui, per citare le più note, Pro Natura, l'Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / Bird life e il WWF.

A livello internazionale, parte delle competenze in materia è affidata all'UFV, nella fattispecie per quanto riguarda l'adempimento alla Convenzione CITES e all'Ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS), nonché ulteriori disposizioni per l'importazione in Svizzera. Per le questioni di carattere scientifico inerenti alla Convenzione CITES, l'UFV è coadiuvato dalla commissione tecnica con funzioni di consulenza. Il Consiglio federale ha inoltre conferito all'UFV l'incarico di vegliare all'adempimento dell'IWC (Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena).

Chi provvede alla conservazione delle specie a livello globale?

  • Convenzione internazionale del 2 dicembre 1946 che regola la caccia alla balena (ICRW - International Convention for the Regulation of Whaling): un accordo inteso a garantire l'utilizzo sostenibile e la sopravvivenza di questi cetacei.
  • Convenzione internazionale del 18 ottobre 1950 sulla protezione degli uccelli
  • Convenzione del 2 febbraio 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar)
  • Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
  • Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn)
  • Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna)
  • Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (Convenzione di Rio).

Messaggio per lo specialista: cites@bvet.admin.ch

Fine zona contenuto



Ufficio federale di veterinaria UFV
info@bvet.admin.ch | Basi legali | Analisi Web
http://www.bvet.admin.ch/themen/handel_wild/00993/index.html?lang=it