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I sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie possono essere offerti e venduti in Svizzera soltanto se sono stati autorizzati secondo la legge sulla protezione degli animali.
L'articolo 7 della legge sulla protezione degli animali prescrive che i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito possono essere offerti e venduti soltanto con un'autorizzazione, la quale può essere rilasciata soltanto se essi soddisfano le esigenze per una corretta detenzione degli animali.
Le domande d'autorizzazione sono trattate da due centri: per i bovini, i suini, i caprini e gli ovini dal Centro di Tänikon e per i polli, i tacchini, le anatre, le oche e i conigli dal Centro di Zollikofen.
I produttori e gli importatori di sistemi e di impianti di stabulazione possono richiedere i moduli per la domanda d'autorizzazione direttamente ai due centri o scaricarli dai link sottostanti.Fine zona contenuto