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L’ordinanza sulla protezione degli animali prescrive che nell’allevamento si miri all’ottenimento di animali sani, privi di caratteristiche che ledano la loro dignità. L’ordinanza contiene inoltre disposizioni sugli obiettivi d’allevamento ammessi e su quelli proibiti. Una nuova ordinanza dell’UFV concernente la protezione degli animali nell’allevamento preciserà quali forme selezionate potranno ancora essere allevate e quali dovranno essere proibite. Il processo di stesura è attualmente in corso.
Se una popolazione zootecnica presenta più frequentemente tare ereditarie o determinate malattie, oppure se caratteristiche mirate specifiche di una razza sono legate a un effetto negativo sull’animale, si rendono necessarie misure di sorveglianza e di lotta nell’allevamento, al fine di ridurre l’aggravio delle future generazioni di animali. Non è permesso far riprodurre animali con gravi mutazioni patologiche. I criteri e le modalità di rilevamento dell’aggravio saranno regolamentati nella nuova ordinanza dell’UFV concernente la protezione degli animali nell’allevamento.
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