La presente edizione è adatta per browser con un supporto CSS insufficiente e destinata soprattutto alle persone ipovedenti. Tutti i contenuti sono visualizzabili anche con browser più vecchi. Per una migliore visualizzazione grafica si raccomanda tuttavia l'uso di un bro
Inizio zona contenuto
Chi alleva cani a titolo professionale necessita di un’adeguata formazione e di un’autorizzazione. Tuttavia ancora oggi molti cuccioli nascono in modo non programmato in cascine o presso famiglie di privati.
Evitate le cucciolate "non programmate". L'Ordinanza sulla protezione degli animali obbliga i detentori a intraprendere misure ragionevoli al fine di impedire una riproduzione eccessiva degli animali.
L'allevamento di cani a titolo professionale è soggetto all'obbligo di annuncio. Inoltre, gli allevatori devono essere in possesso di un'adeguata formazione. Per sapere se un allevamento è di tipo professionale occorre procedere caso per caso. Il documento PDF situato a destra della presente pagina fornisce i criteri e i valori indicativi al riguardo.
L'Ordinanza sulla protezione degli animali prescrive anche che l'allevamento non sia finalizzato a esaltare l'aggressività dei cani. L'allevatore è responsabile della buona socializzazione tra cuccioli, uomo e altri animali ed è tenuto a provvedere a che un cucciolo venga affidato a persone che soddisfano i requisiti necessari per la detenzione di cani.
I cuccioli possono essere separati dalla madre o da chi ne fa le veci non prima dei 56 giorni di vita. La madre o la cagna che allatta i piccoli deve potersi allontanare da loro.
È espressamente vietato l'accoppiamento mirato tra cani domestici e animali selvatici. Altrettanto illegali sono gli incroci tra lupi e razze canine. Infine, per gli esperimenti è possibile utilizzare solo cani provenienti da un allevamento di animali da esperimento specifico.
Fine zona contenuto